Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di istituire un sistema di garanzia per le vittime dei reati comuni di particolare allarme sociale che assicuri alle vittime di tali reati il risarcimento dei danni subìti.
      2. Sono considerati reati comuni di particolare allarme sociale le fattispecie previste dagli articoli 575, 581, 582, primo comma, 583, 583-bis, 584 e 586 del codice penale.